REGOLAMENTO REGISTRO NAZIONALE
Art. 1 – Costituzione del Registro
E’ costituito in data 15 luglio 2013 presso la Presidenza Nazionale della Federazione Erboristi Italiani, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, il Registro Nazionale Erboristi Professionisti. Presso la Presidenza Nazionale della Federazione Erboristi Italiani è costituita la Commissione Unica per il Registro (CUR), composta dal Presidente Nazionale FEI, dal Vice Presidente Vicario, dal coordinatore del CoNELS FEI – Coordinamento Nazionale Erboristi Laureati e Studenti, e da altri tre membri scelti dal Consiglio Direttivo F.E.I.
La Commissione Unica per il Registro è l’organo organizzativo, deliberante e di disciplina del Registro Nazionale Erboristi Professionisti, il cui funzionamento sarà determinato con regolamento a parte.
La Commissione Unica per il Registro, fissa ogni anno l’entità dell'eventuale contributo di iscrizione da versare a cura dei richiedenti l’iscrizione al Registro.
Art. 2 – Finalità
Scopo principale del Registro Nazionale Erboristi Professionisti è la valorizzazione e la tutela della professione di Erborista, ponendosi come strumento di garanzia per il cittadino consumatore attraverso l’adesione al Codice Deontologico, parte integrante di questo regolamento. Il Registro si pone come punto di riferimento certo per tutti quei cittadini che intendono avvalersi dell’opera dell’erborista nell’ambito del proprio diritto alla libertà di scelta per la tutela e per il mantenimento della propria salute e del proprio benessere psico-fisico attraverso l’utilizzo delle piante officinali e dei loro derivati.
Art. 3 – Codice deontologico
L’Erborista iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti è tenuto a rispettare i principi riportati nel Codice Deontologico quale parte integrante di questo regolamento.
Il rispetto del Codice Deontologico è presupposto necessario a cui il professionista deve attenersi per lo svolgimento della sua professione e rappresenta una serie di norme che l’Erborista è tenuto ad osservare a garanzia e tutela del cittadino consumatore e a salvaguardia della professione di Erborista e del ruolo sociale che l’Erborista stesso svolge, nel rispetto delle normative vigenti e dei rapporti con i propri colleghi e con le figure sanitarie di riferimento.
Art. 4 – Iscrizione
L’iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti è volontaria.
Titoli necessari per l’iscrizione al registro sono:
- diploma di erborista rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le facoltà di farmacia, al termine dei corsi di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 ed istituiti ai sensi dell’art. 4 del RD 19 novembre 1931, n. 1973;
- diploma universitario in Tecniche Erboristiche di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
- lauree appartenenti alla classe L-24, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplino nel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o Scienze e Tecniche Erboristiche;
- titoli acquisiti a seguito di appositi corsi idonei a svolgere l’attività di erborista, sulla base di normative regionali in conformità con quanto previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99.
- laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per i soli titolari di erboristeria che svolgono, alla data di istituzione del Registro l’attività di Erborista in erboristeria.
Art. 5 – Elenchi
Il Registro Nazionale Erboristi Professionisti è costituito da un elenco professionale e da un elenco speciale.
a. Elenco professionale: possono autonomamente iscriversi nell’elenco professionale tutti i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 4 che esercitano, nella qualità di titolare, la professione di erborista in erboristeria;
b. Elenco speciale: possono autonomamente iscriversi nell’elenco speciale i laureati o i diplomati, non occupati, di cui ai commi a), b), c) e d) dell’art. 4;
c. possono autonomamente iscriversi nell’elenco speciale coloro i quali essendo in possesso dei titoli di cui ai commi a), b), c) e d) dell’art. 4 svolgono l’attività di erborista dipendente in erboristeria, farmacia, parafarmacia o in strutture sanitarie sia pubbliche che private.
Ad ogni iscritto sarà attribuito un codice univoco di riconoscimento, la cui composizione sarà decisa con provvedimento della Commissione Unica per il Registro – CUR.
Art. 6 – Pubblicità delle informazioni
L’iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti accetta che i suoi dati personali siano resi pubblici a cura della Federazione Erboristi Italiani attraverso il proprio sito internet ed eventualmente attraverso materiale informativo prodotto dal Registro Nazionale Erboristi Professionisti e rivolto al pubblico.
I soggetti che intendono iscriversi al Registro Nazionale Erboristi Professionisti dovranno fornire i seguenti dati utili per la pubblicazione.
- nome, cognome e data e luogo di nascita;
- domicilio professionale e anno inizio attività, per gli Erboristi titolari e per gli Erboristi dipendenti;
- titolo professionale, Università presso la quale si è svolto il corso di laurea/diploma, denominazione esatta del corso di laurea/diploma, classe di laurea, ed anno di conseguimento del titolo di studio richiesto per l’iscrizione.
Gli elenchi saranno organizzati per regioni e province. Saranno pubblicati in una apposita sezione nel sito www.feierboristi.org in modo da poter essere consultati dai cittadini.
Nelle Regioni in cui è organizzato un Centro per la medicina integrativa, verrà comunicata l’esistenza del Registro.
Art. 7 – Modalità di iscrizione
L’iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti è subordinata, all'iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani e al possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
L’iscrizione è deliberata dagli organi preposti dal CUR – Commissione Unica per il Registro, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accettazione della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti sarà data comunicazione al richiedente a mezzo posta elettronica.
Nei casi di non accettazione delle iscrizioni al Registro Nazionale Erboristi Professionisti la quota di adesione sarà integralmente restituita al richiedente.
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione da inviarsi in formato elettronico contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: feiconfcommercio@gmail.com - fei@confcommercio.it
- domanda di iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani e al Registro Nazionale ErboristiProfessionisti debitamente compilata;
- fotocopia del titolo di studio di cui all’art. 4. In mancanza del diploma originale può essere esibita una dichiarazione dell’università attestante il titolo di studio conseguito;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità controfirmato;
- per l’iscrizione all’elenco professionale è necessario presentare una dichiarazione relativa all’attività professionale effettivamente svolta di cui al comma a) dell’art. 5;
- per l’iscrizione all’elenco speciale da parte di erboristi dipendenti o dei diplomati/laureati non occupati è necessario accludere una dichiarazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze di terzi, ai sensi del comma c) dell’art.5:
- dichiarazione del richiedente, che attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione inviata è conforme a quella originale in possesso del dichiarante stesso;
- consenso alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 6;
- ricevuta del versamento del contributo di iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani.
La Commissione Unica per il Registro, in qualsiasi momento potrà richiedere la trasmissione della documentazione originale per ulteriori controlli di conformità con quanto ricevuto.
Art. 8 – Obbligo di aggiornamento professionale
Al fine del mantenimento della qualifica di iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti l’iscritto dovrà frequentare con cadenza biennale almeno un corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Federazione Erboristi Italiani, eventualmente in concorso con organismi qualificati esterni.
La mancata frequenza del corso di aggiornamento professionale determina l’immediata decadenza dell’iscritto dagli elenchi del Registro Nazionale Erboristi Professionisti.
Art. 9 – Sanzioni
Le competenze in materia disciplinare attengono alla Commissione Unica per il Registro.
La CUR vigila sul corretto funzionamento del Registro Nazionale Erboristi Professionisti, sui requisiti professionali degli iscritti e sulla loro adesione al Codice Deontologico.
Le sanzioni applicabili dalla CUR per i casi di violazione alle norme del presente regolamento e a quelle del Codice Deontologico sono:
- la deplorazione scritta;
- la sospensione;
- la decadenza;
La qualifica di iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti si perde per il mancato rispetto delle norme del regolamento e/o del Codice Deontologico, per dimissioni, per indegnità a seguito di condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici, per il mancato versamento entro i termini stabiliti della quota annuale di iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani.
Art. 10 – Finanziamento del Registro e quote di iscrizione.
La Commissione Unica per il Registro, sentito il parere del Consiglio Direttivo della Federazione Erboristi Italiani, provvede all’organizzazione del Registro, al suo funzionamento e all’attuazione delle finalità di cui al presente regolamento attraverso:
- le quote di iscrizione dei soggetti aventi titolo;
- contributi diretti dalla Federazione Erboristi Italiani;
- contributi e donazioni da terzi;
L’iscritto è tenuto al rinnovo della quota annuale di adesione alla Federazioone Erboristi Italiani entro il 30 aprile dell’anno di riferimento successivo a quello della sua iscrizione o rinnovo, il mancato versamento della quota entro il termine stabilito comporterà l’automatica decadenza dell’iscritto dal Registro. Con il versamento della quota di adesione oltre il termine suddetto si ripristina la qualifica di iscritto.
Art. 11 – Normativa di riferimento
La professione di Erborista, in attesa di auspicati atti normativi tendenti all’aggiornamento della normativa attuale, resta regolata e disciplinata dalle seguenti normative di settore:
- legge 6 gennaio 1931, n.99; abrogata
- R.D. 19 novembre 1931, n. 1973, modificato con legge 30 marzo 1933, n. 675; abrogato
- R.D. 26 maggio 1932, n. 772;abrogato
- successiva giurisprudenza.
- D.lvo n.75/2018